Esercizio abusivo della professione: in caso di condanna prevista la confisca dei beni
E’ quanto previsto dall’art. 348 c.p. così come riformato dalla legge Lorenzin
La pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10mila a 50mila euro per chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
E’ quanto previsto dall’art. 348 c.p. così come riformato dalla legge Lorenzin approvata dal Senato il 27.12.17 sebbene si è ancora in attesa dei decreti attuativi.
Alla condanna conseguono poi anche la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.
Se, poi, il reo esercita regolarmente una professione o un’attività, è prevista la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine, albo o registro, che applicherà l’interdizione da uno a tre anni dalla professione o dall’attività regolarmente esercitata.
Conseguenze anche per chi ha aiutato il reo.
Chi ha determinato altri a esercitare una professione in maniera abusiva e chi ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato, è soggetto, alla reclusione da uno a cinque anni e a una multa da 15mila a 75mila euro.
L’articolo si applica anche a chi esercita l’attività di mediazione in assenza di iscrizione nell’apposito ruolo ed è già stato sanzionato amministrativamente in forza di quanto previsto dall’articolo 8 della legge numero 39/1989.
Prima della riforma, per la rilevanza penale della condotta era necessario essere incorsi nella sanzione amministrativa almeno tre volte, mentre oggi è sufficiente una sola reiterazione.
Ora è prevista, poi, una specifica destinazione per i beni immobili confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, in particolare, tali beni sono trasferiti al patrimonio del Comune ove sono siti, per essere poi destinati a finalità sociali e assistenziali.